1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età adolescenziale e giovanile e la conseguente crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie ad esso correlate, all'articolo 689, primo comma, del codice penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:
e la somministrazione di bevande alcoliche».
3. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dal
«Art. 14-bis - (Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto). - 1. Nei pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del codice penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000 ad euro 6.000».